Il requisito minimo per la qualifica di invalido civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%). Il grado di invalidità è determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra
- gli invalidi del lavoro
- gli invalidi per servizio
che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate)
È bene comunque sapere che l’INPS ha emesso delle “Linee Guida” per facilitare l’attribuzione dei punteggi ad ogni patologia.
Per quanto riguarda il tumore della vescica, in caso di cistectomia radicale, in caso e di “derivazione” l’Inps ha stabilito la seguente possibilità di scelta per il revisore. Non si è ben capito quali siano i criteri, dal momento che i medici della Commissione non risultano essere Urologi:
L’incompetenza con cui viene trattata la materia si evince anche dalla descrizione della “Condizione Clinica” del paziente: nel secondo caso, quello identificato con il codice 57.7.2, probabilmente con la definizione di “Neovescica incontinente” vogliono riferirsi al caso di Uretero-Ileo-Cutaneo-Stomia.
Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità (soggetti di età compresa fra i 18 e i 65 anni):
Meno di 33%: NON INVALIDO
Nel verbale si riporta questa dicitura: "assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3".
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3
- Dal 34%: concessione gratuita di ausili e protesiprevisti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.
- Dal 46%: oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato.
- Dal 50%: oltre ai punti precedenti,congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
- Dal 67%: oltre ai punti precedenti, esenzione parziale dal pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta. Si suggerisce comunque di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Asl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%
Dal 74%: oltre ai punti precedenti, erogazione dell'ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. Possibilità di richiedere l'APE SOCIALE.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA
100%: oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
100% più indennità di accompagnamento: si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.
NB: Per quanto riguarda l'esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione (verificare a questo link del Ministero della Salute che rimanda alle pagine delle singole Regioni).