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Tutela lavorativa

L'art. 2110 del Codice Civile dice che "In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità ". La lettura di tale articolo aiuta a comprendere come sia diritto del lavoratore assente per malattia percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva (l'indennità di malattia) continuando a maturare anzianità di servizio, e non essere licenziato durante il periodo di malattia. La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto "periodo di comporto", alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà recedere dal contratto, a norma dell'articolo 2118, licenziando il lavoratore nel rispetto della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa). La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva, nonché dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e successivamente ridotta, e l'entità della riduzione, variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e pertanto è importante che il lavoratore verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della "ricaduta della malattia" se sul certificato viene barrata l'apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza. Per effetto della legge 104/1992, come già detto, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste ha diritto, invece, a 3 giorni mensili. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con l'art. 46, ha modificato la disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l'articolo 12 bis, che riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.

In base all'art. 10 del D.L. 23/11/1988, n. 509: "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, n. 291", qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50%, il lavoratore ha diritto di fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità. Il D.L. 19/09/1994, n. 626, "Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", prevede - fra le altre misure - che il Medico Competente (esperto in medicina del lavoro) effettui accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché, su richiesta del lavoratore, finalizzati a verificare se il lavoratore è idoneo ad esporsi ai rischi specifici connessi allo svolgimento delle sue mansioni. Nel caso di non idoneità alle mansioni specifiche espressa dal Medico Competente, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare la persona in mansioni non a rischio.

Le aziende, per legge, devono assumere un certo numero di lavoratori disabili e, tra questi, possono rientrare anche i malati oncologici, previa richiesta da presentare all’INPS per l’inserimento al collocamento mirato. Questa richiesta può essere avviata sempre direttamente, tramite via telematica, o facendosi assistere da un Patronato.

In questo caso il malato può:

  • effettuare visite mediche senza utilizzare ferie o permessi;
  • passare a mansioni più adatte alla propria condizione fisica e al proprio stato di salute;
  • ottenere un periodo anche lungo di aspettativa non retribuita;
  • passare al part-time provvisorio, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro o, comunque, accordarsi con il datore, circa gli orari da rispettare;
  • in caso di patologie gravi, debitamente certificate dalla Asl o da una struttura convenzionata, che richiedano terapie salvavita (come, ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia), ottenere che non vengano conteggiati nei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle terapie che abbiamo detto, senza subire tagli di stipendio.

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